IN CASO DI DECESSO

Cosa fare in caso di decesso

Informazioni utili su cosa fare in caso di decesso


Non è semplice riuscire a districarsi tra tutto ciò che deve essere fatto nei momenti immediatamente successivi alla perdita di una persona cara. Con questa consapevolezza, Last Travel fornisce le indicazioni di base e di prima istanza su cosa e come fare in caso di decesso a seconda del contesto e delle circostanze.

  • COSA FARE IN CASO DI DECESSO IN CASA

    Prima di poter effettuare il funerale, in caso di decesso in casa, dovranno trascorrere almeno 24 ore dalla morte.


    La decisione più utile da prendere è quella di contattare un’agenzia di pompe funebri, affinché siano realizzate il prima possibile le azioni necessarie come la preparazione e vestizione della salma.


    In più, l’Impresa Funebre sarà in grado di avviare per tempo tutte le pratiche burocratiche, lasciando eventualmente la definizione di alcuni aspetti, come le composizioni floreali funebri o la scelta di foto ricordo, a un secondo momento.


    L’Agenzia di Pompe Funebri Domus Funeraria assicura sensibilità e efficienza necessarie in momenti delicati come questo.


    Attivi 24 ore su 24, si occupa di compilare i moduli necessari alle esequie, interpellando i familiari solo per richiedere un documento di identità e il codice fiscale del defunto assieme al documento di identità e al codice fiscale di un parente, di un convivente o di un conoscente.


    DECESSO IN CASA: CERTIFICATO DI CONSTATAZIONE DELLA MORTE


    In caso di decesso in casa, la propria oppure l’abitazione di un parente, la prima cosa da fare è contattare il proprio medico curante per accertare la morte e compilerà un documento, chiamato “modulo ISTAT”, con i dati del defunto e la causa del decesso.


    Se il medico di famiglia non fosse reperibile o impossibilitato a constatare il decesso in casa, si può contattare un altro medico di base che lo sostituisca.


    DECESSO IN CASA: CERTIFICATO NECROSCOPICO


    Grazie all’aiuto del medico, bisognerà obbligatoriamente contattare il medico necroscopo incaricato dalla ASL di riferimento affinché, dopo la 15° ora dal decesso e comunque entro la 30° ora, esegua la visita necroscopica e trasmetta al Comune il certificato di accertamento di morte, oltre a inviarlo online all’INPS.


    DECESSO IN CASA: PERMESSO DI SEPOLTURA


    Il certificato di morte dovrà poi essere consegnato, entro 24 ore dal decesso, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si è verificato l’evento luttuoso.


    Questa procedura è necessaria per richiedere e ottenere il permesso di seppellimento. L’Impresa Funebre Domus Funeraria si occupa di portare i documenti al Comune e ritirare l’atto di morte per poter completare le pratiche burocratiche necessarie per organizzare il funerale del defunto.


    DECESSO IN CASA: ORGANIZZAZIONE DEL FUNERALE


    Con l’accertamento della morte, è necessario anche pensare all’organizzazione del funerale supportati da un’Agenzia Funebre, che saprà dare consigli e suggerimenti sull’intero iter organizzativo: dalla preparazione e vestizione della salma all’allestimento della camera ardente.


    Inoltre, si occuperà di fissare la data del funerale, darne tempestiva comunicazione con l’affissione dei manifesti di lutto, contattare la struttura religiosa o laica per la funzione funebre e di organizzare la sepoltura secondo la forma scelta dalla famiglia.

  • COSA FARE IN CASO DECESSO IN OSPEDALE



    Domus Funeraria ricorda e sottolinea che in tutti i casi in cui il decesso si verifica presso un ospedale, una casa di cura, unIn caso di morte in ospedale, in genere la salma resta per due ore circa nel reparto dove è avvenuto il decesso e il medico lì presente certifica la constatazione del decesso, indicando data e orario.



    Poi la struttura può attendere le 15 ore dal decesso per far compilare al medico necroscopico il relativo certificato oppure può effettuare un tanatogramma, ossia un elettrocardiogramma continuato per almeno 20 minuti in modo da registrare l’assenza di attività cardiaca.



    La legge vieta alle agenzie funebri di entrare all’interno delle strutture sanitarie, sia che si tratti di una persona cara già ricoverata per malattia oppure di un familiare defunto a seguito dell’arrivo al Pronto Soccorso, spetta unicamente al personale della struttura ospedaliera sistemare la salma ai fini igienico-sanitari.



    Durante questo periodo, a discrezione del personale ospedaliero, generalmente molto comprensivo e gentile, è possibile restare vicini al defunto.



    DECESSO IN OSPEDALE: ALLESTIMENTO DELLA CAMERA MORTUARIA


    Dal momento della constatazione della morte dovranno comunque passare le tassative 24 ore. La salma viene trasferita in una camera mortuaria dove rimarrà sotto osservazione.

    a clinica privata o una casa di riposo, è ai familiari del defunto che spetta la scelta di quale agenzia funebre incaricare per il rito di sepoltura.



    La legge vieta, infatti, ai medici, agli infermieri o agli inservienti di suggerire a quale agenzia di pompe funebri rivolgersi.



    DECESSO IN OSPEDALE: ORGANIZZAZIONE DEL FUNERALE


    A questo punto, il personale dell’agenzia di onoranze funebri prescelta dalla famiglia, potrà provvedere alla vestizione della salma e al prelievo presso la camera mortuaria per la celebrazione del funerale.



    Ovviamente anche in caso di decesso in una struttura sanitaria, l’agenzia funebre si occupa di tutti gli aspetti connessi all’organizzazione del rito funebre e della sepoltura o cremazione.

  • COSA FARE IN CASO DECESSO ALL’ESTERO

    In caso di morte all’estero di una persona cara che sia cittadino italiano, è necessario procedere alla trascrizione in Italia del decesso.


    Per farlo, i documenti da presentare sono:


    • Atto di morte, emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente. L’atto deve essere originale e, nei casi previsti, tradotto e legalizzato. Non sono necessarie traduzione e legalizzazione quando il decesso avviene in un Paese che ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976, in quanto questi Paesi rilasciano il modulo in versione plurilingue (Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia).


    • Documento che attesti la cittadinanza del defunto (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana). Tale documento non è necessario se il defunto è iscritto nello schedario consolare.


    DECESSO ALL’ESTERO: RIMPATRIO DELLA SALMA


    Nel momento in cui si apprende la triste notizia del decesso, deve essere contattato anche il Consolato Generale o l’Ambasciata Italiana per ottenere la traslazione della salma o delle sue ceneri in Italia.


    Per il rimpatrio della salma, infatti, è necessario il Passaporto mortuario rilasciato dall’Autorità consolare dietro la presentazione di una serie di documenti:


    • Certificato di morte;


    • Certificato dell’Autorità sanitaria locale che attesti l’avvenuta osservazione delle prescrizioni igieniche di sicurezza;


    • Certificato che assicuri che l’assenza di malattie infettive e di natura endemica;


    • Autorizzazione del Comune italiano dove avverrà la sepoltura;


    • Documento atto a comprovare la cittadinanza del defunto in caso questi non fosse iscritto all’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero (AIRE).


    IL SUPPORTO DI DOMUS FUNERARIA PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA


    Domus Funeraria Onoranze Funebri conosce bene come assolvere alle procedure di trascrizione della morte avvenuta all’estero e ha una consolidata esperienza su come organizzare il trasporto della salma in Italia per lo svolgimento del funerale e la sepoltura.


    Rivolgendoti a Domus Funeraria, sarà suo compito richiedere e ottenere tutti i documenti necessari con facilità, sollevandoti da dalle incombenze burocratiche per il rimpatrio della salma, spesso troppo complesse per i familiari già gravati dal peso di una dolorosa perdita.

  • COSA FARE IN CASO DECESSO STRANIERO IN ITALIA

    Attualmente non esiste una normativa chiara che regolamenti il rientro dei defunti stranieri nei paesi di origine. In Italia, i riferimenti normativi in materia sono


    • La circolare del Ministero della Salute (Sanità) n. 24 del 1993;


    • Il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;


    • Il  D.P.C.M. del 26 maggio 2000 attuativo del D.lgs. n. 112 del 1998 sulle competenze e autorizzazioni.


    A livello internazionale, si tiene conto della Convenzione di Berlino del 1937, che riguarda  il trasporto dei cadaveri, valida però solo per i Paesi che vi hanno aderito (Italia, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Olanda, Francia, Svizzera, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Messico, Cile).


    Nel caso di rimpatrio della salma in un paese aderente alla Convenzione di Berlino, occorrerà richiedere, insieme all’autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, un passaporto mortuario.


    Nel caso in cui la salma sia da trasportare in un paese non aderente alla Convenzione, sarà necessario ottenere l’Autorizzazione al trasporto funebre all’estero, con il nulla osta del Paese ricevente, rilasciato dalla relativa Ambasciata o Consolato in Italia.


    TRASPORTO DELLA SALMA ALL’ESTERO: DOCUMENTI NECESSARI


    Per trasportare all’estero la salma della persona cara, insieme alla richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, sarà necessario richiedere e ottenere:


    • Documento dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) che certifica la conformità alle leggi sanitarie vigenti e l’assenza di malattie infettive;


    • Certificato dell’Ufficio di Anatomia Patologica che garantisce che il corpo del defunto ha subito  il trattamento antiputrefattivo;


    • Due estratti di morte e l’autorizzazione all’espatrio della salma rilasciati dall’Ufficio di Stato Civile;


    • Per il rimpatrio in paesi non firmatari della Convenzione di Berlino, nulla osta dell’Ambasciata o dell’Ufficio Consolare.


    IL SUPPORTO DI DOMUS FUNERARIA PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA VERSO UN PAESE ESTERO


    La necessità di fornire tutta la documentazione necessaria per il rimpatrio della salma extracomunitario o comunque in un Paese estero allunga di molto i tempi per la realizzazione del trasporto.


    Affidarsi a Domus Funeraria diventa garanzia di rispettare l’iter burocratico in tempi celeri.


    Inoltre, il personale dell’Agenzia Funebre Domus Funeraria, costantemente informato in merito può consigliare sulla possibilità di avvalerti di eventuali contributi economici, messi a disposizione talvolta da Regioni e Comuni.

  • PRATICHE POST MORTEM

    Il certificato di constatazione della morte deve essere redatto dal medico curante o suo sostituto in caso di decesso in casa. La famiglia deve agire tempestivamente nell’avvisare il proprio medico perché la sua attestazione di morte dà l’inizio a tutte le successive procedure che seguono una sequenza e dei tempi ben precisi, soprattutto per le attività spettanti alle onoranze funebri, dalla preparazione della salma e l’allestimento della camera ardente all’organizzazione del rito funebre.


    Spetta sempre al medico di famiglia occuparsi della compilazione della relativa parte del Modulo ISTAT.


    Il Modulo ISTAT deve contenere informazioni su:


    • Dati anagrafici del defunto;


    • Età al momento della morte;


    • Cause e concause che hanno condotto alla morte;


    • Timbro e firma del medico.


    A seguito della visita necroscopica, da effettuare obbligatoriamente tra la 15° e la 30° ora dalla morte, il medico incaricato dalla ASL di riferimento deve rilasciare il certificato necroscopico che dovrà essere consegnato all’Ufficio di Stato Civile del Comune e che servirà per la cancellazione del defunto dal registri anagrafico e per l’autorizzazione alla sepoltura.


    PRATICHE POST MORTEM PROPEDEUTICHE AL FUNERALE


    Dopo la denuncia di morte, bisogna procedere con le pratiche burocratiche per il funerale, che generalmente sono svolte dalle agenzie di onoranze funebri.


    Bisogna presentare richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso per ottenere l’autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione.


    In quest’ultimo caso, sono da espletare anche le pratiche per la destinazione delle ceneri.


    Inoltre, nel caso in cui si abbia necessità di trasportare la salma fuori dal Comune in cui è avvenuto il decesso, occorre richiedere allo stesso Ufficio il permesso per il trasporto con l’indicazione di data e ora del trasferimento, il Cimitero e il Comune in cui avverrà la sepoltura.


    Nell’eventualità che il trasferimento sia verso un paese estero, si deve fare richiesta del Passaporto Mortuario.


    Va definito presso l’Ufficio comunale di Polizia Mortuaria la data e l’ora della celebrazione del rito funebre, in modo che lo stesso ufficio, in base al tipo di sepoltura scelto, possa fornire le informazioni opportune sulle concessioni disponibili e possa comunicare agli addetti comunali del Cimitero le disposizioni per il seppellimento.


    Per completare questa pratica post mortem, sono da versare al Comune i diritti cimiteriali.


    PRATICHE POST MORTEM: COMUNICAZIONE ALL’INPS


    Nel caso in cui il defunto sia un pensionato, entro 48 ore dalla morte, bisogna comunicare il decesso all’INPS in modo da consentire all’ente pensionistico di revocare l’accreditamento mensile della pensione.


    La trasmissione è di competenza dell’Ufficio Anagrafe del Comune e del medico necroscopo che ha attestato la morte.


    PRATICHE POST MORTEM: COMUNICAZIONE ALLA BANCA


    È necessario comunicare il decesso agli istituti di credito presso i quali il defunto aveva uno o più conti correnti, affinché questi possano bloccarli e impedire alcun tipo di operazione.


    Per darne comunicazione, serve consegnare alla banca il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà effettuata all’Ufficio Anagrafe da uno degli eredi.


    Questo documento ha il compito di certificare l’esistenza di eredi che potranno, in seguito, avere accesso al conto corrente bloccato.


    Per sbloccare il conto corrente sarà necessario fornire alla banca la dichiarazione di successione.


    PRATICHE POST MORTEM: DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE


    Entro 12 mesi dal decesso, deve essere presentata dagli eredi all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione, ossia il documento di natura fiscale per comunicare all’Agenzia a quanto ammonta e di cosa si compone il patrimonio ereditato.


    A seconda del grado di parentela, l’Agenzia calcolerà l’ammontare dell’imposta di successione da versare.


    La dichiarazione di successione è obbligatoria e può essere presentata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.


    Si è esonerati dal presentarla se il valore dell’eredità non supera i 100.000 € e se non vi siano compresi beni immobili.


    PRATICHE POST MORTEM: VOLTURE DELLE UTENZE


    La dichiarazione di successione è propedeutica anche per la richiesta di voltura delle utenze di casa (elettricità, gas, contratto telefonico) da fare in seguito al decesso dell’intestatario.


    In questi casi, è necessario contattare i fornitori dei servizi e chiedere il passaggio delle intestazioni a uno degli eredi, fornendo loro i dati della pratica di successione.


    PRATICHE POST MORTEM: PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI VEICOLI


    Una procedura tutta sua segue invece il passaggio di proprietà di un auto ereditata, che, almeno nella prima fase, vede coinvolti tutti gli eredi.


    Infatti, inizialmente, tutti gli eredi effettivi diventano co-intestatari del veicolo e successivamente si potrà effettuare il passaggio di proprietà a favore di un unico intestatario, con modi, costi e procedure da studiare bene.


    Il consiglio è quello di rivolgersi a un’Agenzia ACI che saprà fornire informazioni corrette applicandole al caso in esame.



  • CERTIFICATO DI MORTE

    Il certificato di morte è il documento di stato civile, con il quale si attesta ufficialmente il decesso di una persona, indicando le generalità, la data e il luogo della morte.


    Risulta spesso propedeutico per risolvere contratti di utenze di cui era intestatario il defunto oppure per comunicare a diversi uffici della Pubblica Amministrazione la notizia della morte.


    Da non confondere con il certificato di constatazione del decesso, la cui compilazione è di competenza del medico che dichiara la cessazione delle funzioni vitali, il certificato di morte presenta diverse possibilità di uso.


    Il certificato di morte è indispensabile per:


    • Interrompere gli accrediti della pensione da parte dell’INPS o di altri enti pensionistici;


    • Presentare la dichiarazione di successione, da consegnare obbligatoriamente entro 12 mesi dalla dipartita e alla quale va allegato;


    • Interrompere o modificare i contratti con le compagnie erogatrici di utenze domestiche;


    • Fare richiesta di permessi dal lavoro per il lutto subito.


    COME FARE LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI MORTE


    Si può fare richiesta del certificato di morte presso l’Ufficio di Stato Civile o l’Ufficio Anagrafe del Comune dove è avvenuto il decesso oppure del Comune di residenza se il decesso è stato inserito nel registro di stato civile.


    Se non è possibile recarsi di persona presso l’ufficio comunale, in alternativa si può richiedere il certificato, compilando un apposito modulo, generalmente fornito dal sito istituzionale del Comune:


    • Tramite PEC;


    • Per posta;


    • Via fax.


    La richiesta del certificato non ha costi e la validità del documento non presenta limiti temporali, Per i tempi di rilascio, sono immediati se richiesto fisicamente presso gli uffici o mediamente entro due giorni se richiesto online o per posta.


    LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI MORTE


    Ci sono casi in cui un’autocertificazione di morte può sostituire il documento ufficiale rilasciato dall’Ufficio comunale.


    Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal familiare più prossimo, resa possibile dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che ha introdotto l’opportunità di avvalersi dell’autocertificazione.


    L’autocertificazione di morte può essere redatta utilizzando un modulo preimpostato (che potete trovare alla fine di questo articolo) oppure in carta libera. Fondamentale è che al suo interno contenga le informazioni necessarie:


    • Dati personali del dichiarante;


    • Legame di parentela tra dichiarante e defunto;


    • Generalità del defunto;


    • Le informazioni sul decesso (luogo e data);


    • Dichiarazione sulla conoscenza delle sanzioni a cui si va incontro in caso di dichiarazioni false.


    • Data e firma.


    All’autocertificazione va sempre allegata la copia di un documento di riconoscimento del dichiarante.


    QUANDO È POSSIBILE FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE PER IL CERTIFICATO DI MORTE


    In tutte le circostanze in cui si debba comunicare il decesso di un familiare a uffici di Pubblica Amministrazione, è possibile, oltre a essere consigliato, avvalersi dell’autocertificazione.


    Tutti gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, infatti, hanno l’obbligo di accogliere le autocertificazioni in sostituzione del certificato di morte. Per essere ancora più precisi, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere di consegnare certificati, che sono sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione (Art. 15 della Legge n. 183 del 2011).


    L’autocertificazione, che ha di certo il merito di ridurre i tempi delle procedure burocratiche per il certificato di morte. non sempre, però, è accettata nei rapporti fra privati. In questi casi, è necessario richiedere il certificato, a meno che l’interlocutore non si dimostri flessibile accettando l’autocertificazione di morte.

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